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Referendum contro la Riforma della Scuola in Gazzetta Ufficiale

lentepubblica.it • 20 Luglio 2015

referendum 2E’ apparso in Gazzetta Ufficiale, il testo del referendum abrogativo della riforma della scuola.

 

Si tratta dell’annuncio della richiesta di referendum popolare al quale viene assegnato il numero 15A0565 e pubblicato in GU, nel numero 165.

 

Il testo annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in data 17 luglio  2015,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani che hanno promosso  una richiesta di referendum popolare,  previsto  dall’art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: “Volete voi che  sia  abrogata  la  legge  del  13/7/2015  n.  107 (RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E  FORMAZIONE  E  DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  VIGENTI)”.

 

I cittadini potranno firmare la proposta referendaria fino a giorno 25 settembre 2015 presso dei banchetti che saranno allestiti dagli organizzatori che fanno capo ad un comitato nazionale dal nome “Leadership alla scuola”.

 

Non si tratta del primo referendum sulla riforma, e probabilmente non sarà l’ultimo.

 

Già Pippo Civati, ex piddino, ne ha presentato uno contro il “Preside Manager” che ha suscitato non poche polemiche da parte di alcuni esponenti del movimento anti-riforma.

 

Probabilmente questi due non saranno gli ultimi referendum presentati. Infatti, il movimento di opposizione alla scula si incontrerà giorno 6 settembre per decidere sulle modalità di un referendum.

 

Si tratterebbe del terzo sull’argomento. Un modo di procedere sparso che rischia di confondere docenti e cittadini.

 

Il comitato nazionale ‘Leadership alla scuola’ ha reso noto di aver depositato in Cassazione il quesito referendario per ”abrogare in toto la riforma sulla scuola del governo Renzi votata in via definitiva dalla Camera il 13 luglio scorso”.

 

Tutti i cittadini italiani potranno sottoscriverlo negli uffici comunali di tutti i Comuni italiani. Il movimento referendario annuncia che oltre che presso i Comuni i cittadini avranno la possibilità – entro il 25 settembre – di sottoscrivere la richiesta di referendum presso appositi banchetti che saranno allestiti in tutto il territorio nazionale.

 

L’installazione dei punti di raccolta firme sarà curata dai referenti del movimento che creeranno comitati locali in tutti i Comuni. Tra le iniziative in programma un portale appositamente allestito che consentirà ai promotori del referendum ”di riconoscersi in questo spazio virtuale in modo da favorire i contatti sul territorio, la collaborazione e l’organizzazione di comitati territoriali e scolastici”.

 

E ancora, ”reti di comunicazione in tempo reale realizzate attraverso social network (facebook), mailing list, applicazioni mobili (whatsapp)”. ”Unico merito di Renzi – sottolineano i promotori – è quello di aver ideato una riforma della scuola tanto nefasta da far ritrovare insieme, indipendentemente dalle differenziazioni politiche e sindacali, le migliori energie dell’attuale scenario culturale e della scuola italiana”. Il comitato ha mandato un invito ufficiale alle rsu, alle segreterie provinciali, regionali e nazionali dei sindacati della scuola chiedendo loro di assumere la guida e il coordinamento dell’iniziativa referendaria.

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2015 il COMUNICATO della Corte Suprema di Cassazione recante «Annuncio di una richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di alcuni punti dell’articolo 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 sulla Riforma della Scuola».

 

Di seguito il testo integrale del comunicato.

 

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 luglio 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 11 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall’art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

 

Volete voi che sia abrogato l’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», limitatamente alle seguenti parti:

 

a) comma 18: «18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83»;

 

b) comma 73: «73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali»;

 

c) comma 79: «79. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso»;

 

d) comma 80: «80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica»;

 

e) comma 81: «81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi»;

 

f) comma 82: «82. L’incarico e’ assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva piu’ proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico»;

 

g) comma 108, limitatamente alle parole: «ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale»;

 

h) comma 109, lettera a), limitatamente alle parole: «sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso»;

 

i) comma 109, lettera c), limitatamente alle parole: «, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti».

 

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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